Il Sole 24 Ore 19.9.2026
Sei sentenze della Cassazione (nn. 25465, 25466, 25467 del 17.09.2026 e nn. 25377, 25378, 25383 del 16.09.2026, relative agli anni 2014-2017, su soci con partecipazioni qualificate e non) escludono i contributi Inps commercianti/artigiani sugli utili di Srl non trasparenti accantonati a riserva: il socio lavoratore deve versare i contributi solo sul reddito d’impresa effettivamente dichiarato ai fini Irpef in base alla propria quota, restando esclusi dalla base imponibile gli utili non distribuiti. Il principio, fondato sulla “convergenza tra disciplina previdenziale e tributaria” (art. 1 L. 233/1990 e art. 3-bis D.L. 384/1992), resta applicabile oggi, pur con la ritenuta del 26% a titolo d’imposta ora prevista per tutti i soci sugli utili distribuiti dal 2023 in poi (relativi a utili 2018 e successivi). Ne derivano possibili rimborsi delle eccedenze contributive versate rispetto ai minimali, tramite dichiarazioni integrative Redditi PF (fino al modello 2021 per il 2020, quadro RR, campi 31-32), e il rischio di mancato rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale. Resta aperto il dubbio su quando e come tassare l’utile accantonato una volta distribuito: si ritiene debba valere il principio di cassa, con contribuzione sull’importo assoggettato alla ritenuta del 26% al momento del pagamento del dividendo. Si attende un chiarimento Inps prima dell’invio di Redditi PF 2026 (2.11.2026), come avvenuto con la circolare n. 84/2021.