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Ristretta base sociale e costi indeducibili: la presunzione di distribuzione degli utili non è automatica

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Il principio in sintesi 

La CGT di secondo grado della Lombardia (sent. 8 luglio 2026, n. 1557) traccia un confine importante: il recupero a tassazione di costi realmente sostenuti ma indeducibili non genera, di per sé, materia distribuibile ai soci. Per applicare la presunzione di utili extracontabili serve la prova di una ricchezza effettivamente uscita dal perimetro sociale. 

Nelle società di capitali a compagine ristretta, la giurisprudenza riconosce da tempo all'Amministrazione finanziaria la possibilità di presumere che il maggior reddito accertato in capo alla società sia stato distribuito ai soci in proporzione alle quote possedute. Si tratta, tuttavia, di una presunzione semplice, che non opera in automatico ma richiede la dimostrazione di un fatto noto idoneo a sorreggerla. 

La decisione lombarda in commento interviene proprio su questo terreno, affermando che quando il maggior imponibile societario deriva non dall'occultamento di ricavi o dall'utilizzo di costi fittizi, ma dal semplice disconoscimento fiscale della deducibilità di spese effettivamente sostenute, manca l'elemento che giustifica l'inferenza: non c'è alcuna nuova ricchezza monetaria emersa che possa essere stata distribuita. 

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