Il ravvedimento operoso è possibile anche in presenza della notifica dello schema di atto

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Premessa

Come noto, esclusi i casi in cui non sussiste l’obbligo, ed escluse le ipotesi in cui la normativa prevede già specifiche forme di interlocuzione, l’Ufficio, al fine di consentire il contraddittorio preventivo, invia al contribuente lo schema di atto, prevedendo un termine non inferiore a 60 giorni:

  • per consentirgli di proporre eventuali controdeduzioni; ovvero
  • su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Detto ciò, osserviamo che se per le violazioni commesse fino al 31.12.2024 è consentito ravvedersi senza alcun limite, anche in presenza di uno schema di atto, fatta salva l’applicazione delle percentuali variabili in funzione del momento in cui viene effettuata la regolarizzazione della violazione, dal 1.9.2024 per le violazioni commesse, una volta notificato lo schema di atto, il contribuente può sempre accedere al ravvedimento operoso, fruendo dei vantaggi sanzionatori, ma solo rispettando le nuove regole stabilite dal Dlgs n. 87/2024, che ha riscritto l’art. 13 del Dlgs n. 472/1997.

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