Controlli antifrode aiuti Covid

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ITALIA OGGI 17.11.2021

Considerando l’art. 2 D.L. 157/2021, l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l’efficacia delle cessioni dei crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza Covid individuati nell’art. 122 D.L. 34/2020. Si tratta quindi di:

  • crediti generati dai bonus edilizi;
  • credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 D.L. 18/2020);
  • credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 D.L. 34/2020);
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020);
  • credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 D.L. 34/2020).