Sospensione termini per attività di accertamento e proposizione ricorsi

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CIRCOLARE 23.03.20 N. 6/E/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha precisato che, in merito alla sospensione dei termini, per gli avvisi notificati prima del 9.03.2020 e il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9.03 al 15.04, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16.04. Per quanto riguarda invece gli avvisi notificati tra il 9.03 e il 15.04.2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione. La stessa circolare ha inoltre precisato che, nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione, si deve tener conto anche della sospensione disciplinata dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020