Chiarimenti sul DL. 18/200

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Si riportano una serie di chiarimenti sul D.L. 18/2020
· Premio ai lavoratori dipendenti: per attribuire il bonus di 100 euro, occorre considerare solamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Il premio viene riconosciuto in modo automatico a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile o entro il conguaglio di fine anno; · Erogazioni liberali e solidarietà alimentare: l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale;
· Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco: la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo è stata prorogata al 20.03. È possibile tuttavia, per i settori maggiormente colpiti, allungare tale termine sino al 30 aprile;
· Gruppo Iva – La sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.
· Imposta di registro: è sospeso anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso;  
· Processo tributario: si sollevano dubbi sulla sospensione dei termini legati al processo tributario, in quanto se da un lato la sospensione prevista per gli Uffici includeva anche le attività del contenzioso, con la sospensione fino al 31.05.2020, per il contribuente si applica solamente quella prevista dall’articolo 83, per il quale la sospensione opera dal 9.03 al 15.04.2020