Conversione in legge del Decreto Cura Italia

0
293

Si riportano alcune indicazioni fondamentali contenute decreto “Cura Italia”, convertito il 24.04.2020, in legge.

· Gli sfratti sono prorogati dal 30.06 al 1.09.2020;

· È stata soppressa la norma che prorogava di 2 anni i termini per gli accertamenti fiscali inizialmente riconosciuti all’Agenzia delle Entrate;

· Sono sospesi, in tema di processo tributario, i termini per la notifica del ricorso in primo grado davanti alle Commissioni tributarie e il termine di 90 giorni dalla notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione;

· Si possono prorogare i contratti a termine e di somministrazione anche nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi gli ammortizzatori sociali;

· È inapplicabile lo “stop and go”, ovvero l’obbligo per i rapporti a termine di attendere 10 o 20 giorni (a seconda della durata, inferiore o superiore ai 6 mesi, del rapporto precedente) prima del rinnovo;

· Resta il divieto sui “licenziamenti economici”;

· Nell’art. 19 del D.L. 18/2020, che disciplina la prestazione Cigo e l’assegno ordinario Covid-19, sono stati aggiunti i commi da 10-bis a 10-quater, dove è stabilito che è possibile richiedere la Cigo e il Fis con causale Covid-19 per ulteriori 3 mesi con riguardo alle unità produttive situate nella zona rossa, ovvero per i dipendenti con domicilio o residenza nella stessa zona;

· I datori con unità produttive site in almeno 5 regioni o province autonome hanno la possibilità di presentare l’istanza al Ministero del Lavoro per tutte le prestazioni disciplinate dalla disposizione