Sospensione pagamenti diritti doganali

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L’Agenzia delle Dogane, con le note 21.04.2020 n. 121877/RU e n. 121878/RU, consente di applicare l’art. 112, c. 3 Cdu alle imprese che importano. In questo modo, le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentale del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà economiche o sociali