Il nuovo obbligo di contraddittorio preventivo entra in vigore dal 01.07.2020. Per tutti gli atti sottoscritti e notificati con data 1.07.2020 e non preceduti da un invito o da contraddittorio con l’Ufficio potrà essere obiettata la loro nullità a condizione che si ricada nell’ambito applicativo della nuova disposizione (ossia imposte sui redditi, addizionali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie, Ivafe)