Istanza sospensione giudiziale

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C.T.R. LOMBARDIA N. 513/18/2020

La C.T.R. Lombardia ha giudicato come pretestuosa l’istanza di sospensione presentata dal contribuente, sebbene l’Agente della riscossione avesse manifestato l’intensione di non procedere coattivamente fino al giudizio definitivo. Vengono così a mancare i requisiti del danno grave e irreparabile in capo al ricorrente, in seguito alla mancata sospensione della riscossione in pendenza di giudizio.