Condominio – realizzazione del cappotto

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CASSAZIONE N. 15698/202

La Corte di Cassazione ha affermato nella realizzazione del cappotto termico del condominio occorre tenere ben presente l’art. 840 c. 2 c.c., quindi il proprietario di un suono non può opporsi a eventuali attività di terzi che si svolgano a tale profondità o altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escludere. Questo interesse deve essere dimostrato segnalando il pregiudizio economico arrecato.