INTERPELLO N. 329 DEL 10.9.2020
L’Agenzia delle Entrate afferma che se due o più unità immobiliari diverse dalle pertinenze distintamente accatastate costituiscono un edificio ad es. una bifamiliare interamente posseduta da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, il superbonus del 110% non si applica non solo per gli interventi realizzati sulle parti comuni, come già previsto dalla circolare dell’AdE del 8.08.2020 n. 24/E ma anche con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio.