– È stato affermato che se il proprietario di un intero edificio composto da più unità immobiliari (accatastate distintamente) dona al figlio una delle abitazioni prima dell’inizio dei lavori, si costituisce un condominio. È così possibile accedere al superbonus per gli interventi realizzati sulle parti comuni. – L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per gli interventi agevolati al 110% così come per il sismabonus e l’ecobonus, la capienza dell’intervento deve essere calcolata considerando le unità immobiliari e le pertinenze, nonostante possano anche non essere servite dall’impianto centralizzato. Possono anche essere ricomprese tra le spese agevolate quelle strettamente connesse agli interventi necessari alla realizzazione dell’intervento a cappotto. – Per quanto riguarda le asseverazioni è stato precisato che è necessario che vi sia differenza tra tecnico abilitato che rilascia il certificato e il progettista o direttore dei lavori. – Il Mise ha affermato che per accedere all’agevolazione un requisito essenziale è quello relativo all’autonomia degli impianti per gli immobili indipendenti. È necessario provare che l’unità sia effettivamente autonoma. – Infine l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è possibile cedere i crediti d’imposta derivanti da sismabonus o dagli altri bonus casa a qualunque soggetto senza che operino distinzioni o requisiti specifici. La cessione potrà essere effettuata nei confronti di familiari o ad altre società non collegate a quella che beneficia della detrazione. |