Iva su servizi sostitutivi di mensa

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RISOLUZIONE N. 75 DEL 1.12.2020

L’Agenzia delle Entrate conferma il doppio regime Iva per i servizi sostitutivi di mensa: nel rapporto tra datore di lavoro e soggetto emittente il buono pasto è considerato contratto di appalto con aliquota del 4%; nel rapporto tra servizio convenzionato e soggetto emittente si applica l’aliquota del 10% per la somministrazione di alimenti e bevande resa da pubblici esercizi. L’aliquota del 4% si applica sul prezzo convenuto tra le parti a prescindere dal valore facciale del buono pasto.