CASSAZIONE ORDINANZA N. 28534 DEL 15.12.2020
La Cassazione ha affermato che nel caso in cui il soggetto passivo sia coniugato ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni IMU “prima casa” del soggetto passivo dall’art. 8 D.Lgs. 504/1992 non è sufficiente che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l’immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi.