Utilizzo credito imposta locazione botteghe e negozi

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INTERPELLO N. 594 DEL 17/12/2020

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il diretto beneficiario del credito d’imposta sulla locazione di botteghe e negozi può utilizzare esclusivamente il credito in compensazione oppure cederlo entro il 31.12.2021. Il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito in compensazione entro tale scadenza e né il diretto beneficiario né il cessionario possono chiedere il credito a rimborso. Non si applicano limiti di cui all’art. 34 L. 388/2000 e di cui all’art. 1 c. 53 L. 244/2007 sia quando la compensazione è eseguita dai diretti beneficiari sia quando a compensare sono i cessionari.