Sanatoria omesso adempimento formale

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CASSAZIONE SENTENZA N. 28939/2020 DEL 17.12.2020

La Cassazione ha affermato che al sanatoria dell’omesso o tardivo adempimento formale richiesta per fruire di benefici o regimi fiscali opzionali (remissione in bonis) è applicabile solo qualora al momento di entrate in vigore della relativa disciplina la violazione non sia stata constatata. Si deve considerare non sanabile la comunicazione dell’opzione per il regime del consolidato fiscale inviata oltre i termini di legge nel caso in cui l’Ufficio abbia notificato prima dell’introduzione della suddetta fattispecie normativa un provvedimento di diniego di rimborso motivato in ragione della tardività dell’adempimento.