Sopravvenienza per perdite non dedotte

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INTERPELLO N. 41/2021 DEL 14.01.2021

L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’irrilevanza fiscale della sopravvenienza o insussistenza attiva che si genera a fronte di oneri, spese o perdite non dedotti. Il principio si ricava dalla lettura congiunta degli artt. 107, c. 4 e 88 c. 1 del Tuir i quali prevedono rispettivamente l’irrilevanza fiscale degli accantonamenti non specificatamente previsti e la tassazione delle sopravvenienze rilevate a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.