Nota di variazione Iva

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PRINCIPIO DI DIRITTO N. 4/2021

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel concordato preventivo in continuità con assuntore il creditore può emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva, per la quota di credito falcidiata a partire dal momento in cui diviene definitiva l’omologazione della senza dovere attendere l’adempimento dell’obbligazione concordataria. In caso di fallimento dell’assuntore, inoltre, l’Iva afferente all’eventuale credito insoddisfatto non potrà essere recuperata mediante la nota di variazione, ma potrà essere chiesta a rimborso all’Amministrazione finanziaria.