Iva del fallito e del fallimento

0
345

INTERPELLO N. 230/2021 DEL 09.04.2021

L’Agenzia delle Entrate ha approfondito la questione della separazione tra imposta imputabile alle operazioni del fallito e quella delle operazioni proprie della procedura concorsuale. Nello specifico ha precisato che costituisce un debito concorsuale l’Iva divenuta esigibile nel corso della procedura fallimentare, ma relativa a operazioni effettuate anteriormente all’apertura del fallimento. Tale debito deve essere comunicato all’AdE al fine di consentire l’insinuazione al passivo del fallimento, mentre nella dichiarazione annuale dovrà essere indicato in un modulo distinto in modo da non concorrere alla determinazione dell’imposta dovuta o a credito sulle operazioni della procedura.