CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SENTENZA N. 8/12/2022 CAUSA C-247/21
Per applicare la disciplina semplificata prevista per le triangolazioni comunitarie è indispensabile che l’acquirente finale sia correttamente designato come debitore dell’Iva riportando nella fattura la dicitura “inversione contabile” mentre non è idonea l’indicazione “triangolazione comunitaria esente”. Take violazione non è rimediabile attraverso una fattura rettificativa con la conseguenza che l’acquirente intermedio è tenuto ad assolvere l’imposta sull’acquisto intracomunitario.