Crediti inesistenti e non spettanti: il diverso regime sanzionatorio

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Premessa

Nei primi sei mesi dell’anno gli Studi professionali sono impegnati nella compilazione delle dichiarazioni fiscali al fine della determinazione delle imposte dovute o dei crediti d’imposta. Il sistema informatico dell’Amministrazione finanziaria comprende una innumerevole mole di informazioni che permettono alla stessa di verificare la correttezza dei dati esposti dai contribuenti nelle dichiarazioni stesse.

A fronte di ciò, nell’ambito dell’attività accertativa dell’Agenzia delle entrate, può capitare di trovarsi di fronte ad atti di recupero o atti di accertamento che contestino l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti. In passato, non vi era distinzione fra tali tipologie di crediti e le violazioni, previste per entrambe le fattispecie, erano le medesime. Con l’entrata in vigore del D.L. 185/2008, sono state “riviste” le sanzioni applicabili a dette categorie di crediti e previste dal D.lgs. 471/1997, il quale, all’articolo 13, commi 4 e 5, ora punisce differentemente i crediti illegittimamente compensati, a seconda che si tratti di credito non spettante o di credito inesistente. Sotto il profilo sanzionatorio, oltre alla sanzione amministrativa, può subentrare anche una sanzione di natura penale, a seconda dell’ammontare dell’imposta detratta o compensata, anche con riferimento ai documenti probatori o alla reale esistenza del fornitore.

In questo intervento, si approfondiscono le due tipologie di crediti, analizzando nel dettaglio le differenze applicative, i profili sanzionatori e gli effetti conseguenti su un caso pratico recentemente proposto all’Amministrazione finanziaria mediante proposizione di un interpello.

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