L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la risposta all’interpello n. 311 che la titolarità di una pensione di importo superiore a 30.000 euro, anche se integralmente esente da imposizione in Italia, preclude l’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
In base all’art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014, l’applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell’anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Con la finalità di “incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali”, è previsto che la verifica della soglia di 30.000 euro non debba essere effettuata se il rapporto di lavoro è cessato.
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