Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di aprile

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PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di APRILE 2023, dall’Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 275 DEL 04/04/2023 – PRESTAZIONI SANITARIE E OBBLIGO FATTURAZIONE

La società istante rappresenta di essere proprietaria di un laboratorio di analisi cliniche autorizzato per l'attività sanitaria di laboratorio analisi e di eseguire direttamente le prestazioni sanitarie di analisi tramite l’ausilio di professionisti sanitari abilitati, inquadrati come dipendenti o collaboratori. La società istante precisa inoltre che i referti delle analisi vengono rilasciati su carta intestata del laboratorio e la documentazione fiscale è redatta dal laboratorio di analisi in quanto il laboratorio presta i servizi sanitari e si adopera per le comunicazioni dovute al Sistema Tessera Sanitaria. Date le premesse, la società istante chiede di sapere se possa emettere lo scontrino parlante in sostituzione della fattura indicando natura, qualità e quantità delle prestazioni sanitarie eseguite. L’Agenzia delle Entrate premette alla società istante come ai fini IVA, l'art. 10, co. 1, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, preveda l’esenzione delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie. Tra le prestazioni sanitarie di diagnosi sono ricomprese anche le prestazioni rese dai laboratori di analisi la cui attività è volta a supportare la professione sanitaria. Entrando nel merito della richiesta, l’Agenzia delle entrate precisa come la norma individui puntualmente le operazioni esenti tramite l'art. 10 del decreto IVA ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16), 22) per le quali l'emissione della fattura non è obbligatoria e che possono essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Tra queste non sono ricomprese le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona di cui al n. 18 che devono necessariamente essere documentate mediante fattura. Pertanto per le prestazioni di cui in istanza sussiste l'obbligo di emissione della fattura ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 indipendentemente dalla richiesta del cliente.

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