Principio di non contestazione dell’atto impositivo

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Corte di Cassazione n. 16984/2023

La Cassazione ha sancito che nel processo tributario dove è impugnato un atto contenente una pretesa fiscale, il principio di non contestazione non comporta a carico dell’Amministrazione, a fronte dei motivi di impugnazione del contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto preteso con l’atto impositivo. Tuttavia, la stessa Cassazione con la sentenza n. 13733/2023 si è espressa diversamente, sostenendo che è stato ritenuto che la non contestazione, avendo per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti.