I crediti derivanti dall’integrativa “ultrannuale” e la compilazione del quadro DI

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La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore incide non tanto sul potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che coincide tra l’altro con il termine entro cui presentare la dichiarazione integrativa, bensì sull’utilizzo del credito che emerge per poterlo poi utilizzare in compensazione.

L’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998 precisa che “nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa…”. In poche parole, nel caso in cui la dichiarazione integrativa venga presentata oltre il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo (integrativa “ultrannuale”) per utilizzare il credito è necessario attendere il 1° gennaio del nuovo anno.

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