Anche la dichiarazione integrativa riduce i termini di accertamento

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I contribuenti che da un lato documentano le operazioni tramite fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi e dall’altro garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni, se di importo superiore a 500 euro, secondo le modalità previste dall’art. 3 comma 1 del DM 4 agosto 2016, beneficiano della riduzione di due anni termini di decadenza dell’accertamento previsti dall’art. 43 comma 1 del DPR 600/73 e dall’art. 57 comma 1 del DPR 633/72. A prevederlo è l’art. 3 del D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127.

I due presupposti devono essere comunicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi con riguardo ad ogni periodo d’imposta: nel modello Redditi SC e Redditi ENC va barrato il rigo RS269 mentre nel modello Redditi PF e SP va barrato il rigo RS136.

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