La sospensione estiva degli avvisi bonari

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Nel caso in cui il contribuente riceva un avviso bonario, a seguito della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) o del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) può versare l’intero importo o la prima rata entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, beneficiando delle sanzioni ridotte a un terzo o due terzi prima della notifica della cartella di pagamento.

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