Avvisi bonari, pagamento sospeso fino al 4 settembre

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In un precedente numero di questo quaderno abbiamo trattato della sospensione feriale prevista per i processi tributari. Avevamo anche precisato che non tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate godevano di tale sospensione.

In ambito amministrativo, tuttavia, vige una sospensione dei termini di pagamento. Essa, però, non è uguale a quella giudiziale in quanto il periodo di sospensione estivo è compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre: durante tale periodo è sospeso il pagamento degli avvisi bonari, limitatamente però al versamento della prima o unica rata.

Attenzione, però, perché la sospensione vale solo per la prima rata e non si estende alle rate successive alla prima, che dovranno essere sempre corrisposte alle relative scadenze.

Diversa situazione riguarda i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, erano residenti o avevano la sede in uno dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, dove i termini di pagamento risultano sospesi da tale data sino al 31 agosto 2023, comprese anche le eventuali rate oggetto di avvisi bonari dilazionati che andranno corrisposte entro il 1° settembre 2023.

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