Esentato il guadagno da cessione superbonus

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PREMESSA

Il superbonus 110% ha creato una innumerevole quantità di situazioni:

  • con riferimento al tipo di intervento ed ai limiti di spesa;
  • relativamente ai soggetti beneficiari degli interventi;
  • in tema di cedibilità e di trasferimento in genere dei crediti d’imposta;
  • punibilità di carattere penale legata all’effettuazione degli interventi, alla legittimità della cessione, fino alla illiceità della compensazione;
  • imponibilità o esenzione del differenziale da cessione del credito acquisito.

In questo breve intervento vogliamo analizzare l’ultima fattispecie, e cioè l’assoggettamento o meno ad imposizione del margine che si può creare nella cessione di un credito d’imposto precedentemente acquisito.

Le operazioni interessate possono coinvolgere, dal punto di vista soggettivo, sia imprenditori o professionisti, sia soggetti privati.

Pensiamo, ad esempio, ad un soggetto beneficiario di un credito da superbonus che decide di cedere ad un altro soggetto quel credito d’imposta; chiaramente il cessionario che potrà recuperare il credito d’imposta in modo frazionato su più anni (la durata è differente a seconda dell’anno e della tipologia di intervento) all’atto dell’acquisto di tale credito non riconoscerà al cedente l’intero importo del credito, ma ne decurterà una parte a titolo “finanziario” per la dilazione del recupero.

Questo differenziale, come più volte ribadito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, ha natura finanziaria.

Ci si chiede allora se quel differenziale sia o meno un reddito da dichiarare e, conseguentemente, tassare.

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