Non basta la firma elettronica semplice per sottoscrivere le dichiarazioni fiscali

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L’Agenzia delle Entrate ha stabilito nella risposta a consulenza giuridica n. 1 del 2023 che una firma elettronica “semplice”, ossia non qualificata, digitale o avanzata, indipendentemente dal processo di sua formazione, non è idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici, generati come tali o frutto di copia/dematerializzazione, specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione; tale firma non può quindi essere utilizzata per sottoscrivere documenti informatici ai fini tributari, in particolare le dichiarazioni fiscali, allo scopo di ottemperare a quanto previsto dal DPR 322/98 o da altre disposizioni normative, a meno che vi sia una diversa espressa indicazione del legislatore.

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