Dal 1° settembre definita la “lunghezza” massima del ricorso

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PREMESSA

Le regole di funzionamento del processo tributario sono principalmente contenute del D.Lgs. n. 546 del 1992. Trattasi di un processo di natura “cartolare”, che si basa cioè sui documenti presentati e, dopo la riforma contenuta nella Legge n. 130 del 2022, ammette la prova testimoniale la cui ammissione nel processo è discrezionale per il Giudice (articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992).

Le disposizioni del D.Lgs. 546/1992 contengono numerosi richiami alle disposizioni contenute nel Codice di procedura civile. Uno degli effetti che si riverberano nel processo tributario è la previsione del contenuto dei documenti che vengono redatti dalle parti processuali.

Per i procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 entra in vigore il regolamento del Ministero della Giustizia contenente i criteri di redazione, i limiti e gli schemi informatici degli atti giudiziari. Il Ministero della Giustizia, inoltre, ha rinviato a fine anno l'obbligo di deposito degli atti penali mediante il portale del processo penale telematico; sino ad allora il deposito telematico è possibile in via sperimentale. Entrambi i provvedimenti interessano la materia fiscale:

  • il primo coinvolgimento del processo tributario, cui il Codice di procedura civile si applica per rinvio in relazione a quanto non espressamente disciplinato dal D.Lgs. n. 546/1992,
  • il secondo applicandosi al processo penale nel quale siano contestati reati tributari.

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