Bene 4.0 interconnessione tardiva – cause ed effetti su iper ammortamento e credito d’imposta – prima parte

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Premessa

Seppur trattando dello specifico caso di beni in locazione finanziaria soggetti ad iper ammortamento, l’Ufficio con la risposta a interpello n. 551/2022 è nuovamente intervenuto sulla questione della tardiva interconnessione di un bene 4.0.

Nel documento di prassi in questione viene confermato che il contribuente può beneficiare dell’agevolazione fiscale dal momento in cui il bene 4.0 viene interconnesso. Ciò a prescindere dalla forma dell’agevolazione fiscale che ricordiamo può essere riconosciuta al contribuente sotto forma:

  • di iper deduzione delle quote di ammortamento o delle quote in linea capitale dei canoni di leasing;
  • di credito d’imposta calcolato sul costo di acquisto del bene in proprietà o sul costo sostenuto dal concedente del bene in leasing.

A ben vedere, infatti, il fine voluto dal Legislatore è quello di collegare il riconoscimento dell’agevolazione fiscale all’utilizzo del bene nel processo produttivo aziendale. Pertanto, il godimento spetta in misura “piena” o “maggiorata” solo quando i beni vengono utilizzati in azienda secondo il paradigma 4.0.

Detto ciò, si evidenzia che allo stato attuale non sussiste alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e le sue caratteristiche tecniche devono essere attestate.

Per queste ragioni l’interconnessione “tardiva”, ovvero il ritardo nell’acquisizione della perizia non comportano la perdita dell’agevolazione fiscale, ma determinano solo lo spostamento in avanti del termine iniziale e del termine finale del beneficio fiscale.

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