Estinzione società a ristretta base

0
203

C.G.T. di secondo grado dell’Emilia-Romagna n. 99/8/2023

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, ha affermato che in caso di estinzione di una società di capitali a ristretta base azionaria, laddove siano accertati maggiori utili non contabilizzati, l’Amministrazione Finanziaria deve notificare gli atti istruttori e impositivi sia alla società estinta sia agli ex soci non amministratori.