Attività agricole e il regime forfetario

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Il regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, comma 57, lettera a), L. 190/2014, non può essere scelto da parte delle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito. Le attività agricole, ad esempio, fruendo  di regimi Iva disciplinati dagli articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972, non possono beneficiare di questo regime, come precisato dalla circolare n. 10/E/2016.

Con una precedente circolare, la n. 9/E/2019, l’Agenzia ha chiarito che se il contribuente esercita più di un’attività e tra queste una beneficia di un regime speciale Iva, per le altre non è possibile optare per il regime forfetario. Tuttavia, come precisato nella circolare n. 10/E/2016, “i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere (cfr. circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.2.).”. In altre parole, l’imprenditore agricolo, al netto dell’attività agricola esercitata, può scegliere il regime forfetario per l’ulteriore attività esercitata.

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