Società estinta – la responsabilità dell’amministratore e del liquidatore per imposte non pagate

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Premessa

A norma dell’art. 36 del DPR n. 602/1973 “i liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti”.

In pratica, in base alla vigente normativa sussiste in capo al liquidatore l’onere di pagare con l’attivo generato dalla liquidazione i crediti vantati dall’Erario per imposte dovute dalla società. Il tutto, ovviamente, nel rispetto del grado di privilegio dei crediti.

Trattandosi, quindi, di un obbligo di risultato e non solo di mezzi, il liquidatore si libererà da ogni responsabilità solo se riuscirà a provare che il mancato pagamento delle imposte è dipeso da una causa a lui non imputabile.

Di seguito l’analisi della tematica.

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