Premessa
Noto anche come “visto leggero” il visto di conformità:
- è stato introdotto nel sistema tributario domestico dal Dlgs n. 241/1997;
- rappresenta uno dei livelli di controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni tributarie;
- è uno strumento attribuito dal Legislatore a soggetti diversi dal Fisco.
Premesso ciò, osserviamo che:
- il soggetto autorizzato ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione fiscale attesta di aver eseguito tutti i controlli richiesti dalla normativa sottoscrivendo la dichiarazione e trasmettendo la stessa all’Agenzia delle Entrate;
- dal “Memorandum ad uso dei professionisti”, liberamente scaricabile dal sito internet dell’Amministrazione, ricaviamo che “Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso:
- garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
- agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
- contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
- semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
- ostacolare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti, riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche”.
Di seguito, dopo aver riepilogato brevemente le regole generali focalizzeremo la nostra attenzione sulla possibilità di;
- regolarizzare una dichiarazione fiscale infedele già vistata e tramessa all’Agenzia delle Entrate;
- integrare una dichiarazione fiscale priva del visto di conformità.
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