Visto di conformità – mancata apposizione

0
159

Premessa

Noto anche come “visto leggero” il visto di conformità:

  • è stato introdotto nel sistema tributario domestico dal Dlgs n. 241/1997;
  • rappresenta uno dei livelli di controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni tributarie;
  • è uno strumento attribuito dal Legislatore a soggetti diversi dal Fisco.

Premesso ciò, osserviamo che:

  • il soggetto autorizzato ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione fiscale attesta di aver eseguito tutti i controlli richiesti dalla normativa sottoscrivendo la dichiarazione e trasmettendo la stessa all’Agenzia delle Entrate;
  • dal “Memorandum ad uso dei professionisti”, liberamente scaricabile dal sito internet dell’Amministrazione, ricaviamo che “Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso:
  • garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
  • agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
  • contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
  • semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
  • ostacolare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti, riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche”.

Di seguito, dopo aver riepilogato brevemente le regole generali focalizzeremo la nostra attenzione sulla possibilità di;

  • regolarizzare una dichiarazione fiscale infedele già vistata e tramessa all’Agenzia delle Entrate;
  • integrare una dichiarazione fiscale priva del visto di conformità.

Contenuto riservato agli abbonati.

Questo contenuto è disponibile per gli utenti abbonati a Sercontel.

Sei già abbonato? Non sei abbonato?
SCOPRI L'OFFERTA