Il domicilio in Italia è legato alla sfera personale e familiare

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Il legislatore nel modificare i criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche di cui all’art. 2 comma 2 del TUIR (ora rappresentati dal luogo di residenza civilistica, dal domicilio, dalla presenza fisica e, salvo prova contraria, dall’iscrizione anagrafica), con l’art. 1 del DLgs. 209/2023 introduce una definizione ad hoc di “domicilio” intendendosi, a questi specifici fini, “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”. La nozione di domicilio non è quindi più quella individuata dal codice civile, che all’art. 43 ricollega il domicilio al “luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.

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