L’abrogazione del reclamo/mediazione

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L’articolo 17-bis del D.lgs. 546/92, come stabilito dall’art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, è stato abrogato dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto.

La fase di reclamo-mediazione, applicabile agli atti impositivi del valore non superiore a 50.000 euro, ha un suo iter di formazione, che inizia dal momento in cui il contribuente presenta il ricorso entro i sessanta giorni dalla notifica dell’atto. Successivamente, le parti si confrontano per verificare se è possibile addivenire alla mediazione o accogliere completamente o in modo parziale le osservazioni del contribuente. In caso di esito positivo, è necessario versare la prima rata del piano di dilazione entro 90 giorni dalla notifica del ricorso mentre, in caso contrario, scaduti i 90 giorni concessi per la mediazione ed entro i successivi 30, deve essere depositato il ricorso.

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