Detrazione Iva

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C.G.T. di primo grado di Bari n. 1973/2023

La Corte di giustizia tributaria di Bari ha sancito che non basta l’omessa indicazione della fattura originaria nello spesometro, né la contestazione dell’inesistenza dell’operazione avanzata per la prima volta nel corso del processo, al fine di determinare la preclusione della detrazione Iva da nota di variazione in diminuzione.