Il recesso del socio nella società di persone – prima parte

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Premessa

Come è noto, il socio che intende lasciare la società esercita quello che viene chiamato “diritto di recesso”.

In particolare, trattasi di un diritto che, seppur disciplinato in maniera differente, spetta sia al socio della società di persone, che al socio della società di capitali.

Il diritto di recesso è frutto, talaltro, della volontà del Legislatore di ostacolare la creazione di vincoli eccessivamente duraturi. In pratica, ciascun imprenditore deve avere la libertà di lasciare la compagine sociale in qualsiasi momento, soprattutto in presenza di eventi sopravvenuti.

Premesso ciò, osserviamo che nelle società di persone la norma di riferimento è l’art. 2285 del c.c.[1], contenuta nel capo II che disciplina la società semplice. Tuttavia, per effetto di rinvii la disposizione si applica anche alle Snc e alle Sas.

Più precisamente, come stabilito:

  • dall’art. 2293 del c.c. per le Snc “la società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente”:
  • dall’art. 2315 del c.c. per la Sas “alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti”.

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