PREMESSA
La percezione di contributi pubblici in genere obbliga alla pubblicità degli stessi. Imprese e associazioni hanno l’obbligo di adeguata informativa in bilancio o sul proprio sito Internet delle erogazioni pubbliche ricevute per importi complessivamente superiori a 10.000 euro. Con decorrenza dai bilanci per il 2023, a differenza degli anni precedenti, non sono più previste proroghe all’applicazione delle sanzioni in caso di inadempimento in relazione all’informativa delle erogazioni ricevute.
Una novella introdotta dalla legge 160/2023 prevede che, gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis già esposti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, non debbano essere esposti (per la seconda volta) nelle note integrative o sui siti internet.
L’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 aveva introdotto alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.
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