La rottamazione del magazzino

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PREMESSA

La Legge finanziaria 2024 ha riproposto la c.d. “rottamazione del magazzino”, ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali al 01.01.2023 da effettuare tramite:

  • eliminazione di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • iscrizione di quantità precedentemente omesse.

La regolarizzazione va rilevata nel bilancio in corso di formazione al 31.12.2023 e richiede il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% nonché, in caso di eliminazione di esistenze iniziali, dell’IVA determinata applicando l’aliquota media 2023 sul valore eliminato maggiorato di un coefficiente di maggiorazione.

Ai fini della contabilizzazione dell’operazione vanno utilizzate le regole previste dall’OIC 29 in materia di correzione di errori contabili. Pertanto, qualora l’errore sia significativo, la correzione va effettuata “passando” per il patrimonio netto. Diversamente, qualora l’errore non sia significativo, la correzione va effettuata mediante la rilevazione di una sopravvenienza attiva o passiva.

Numerosi sono ancora i dubbi in merito alle responsabilità civili e penali di amministratori e sindaci/revisori.

Nel corso di questo intervento, si analizzano le peculiarità della “sanatoria del magazzino 2023”.

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