I bonus edilizi cedibili

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PREMESSA

Il DL n. 11 del 16/2/2023 conteneva un primo intervento di blocco delle cessioni dei crediti o di sconto in fattura riferiti al comparto edilizio. Successivamente, con il DL n. 212 del 29/12/2023 si innescava una piccola retromarcia, prevedendo nuovamente la possibilità di cedere il credito (sia nella forma di vera e propria cessione, sia nella forma indiretta di sconto in fattura). Arriva poi il 30 marzo 2024 n. 39 con il quale si attua una ulteriore limitazione alla cessione dei crediti. Ma è con la Legge 67/2024, di conversione del DL 39, che si determina una quasi definitiva possibilità di cedere i crediti edili (anche a mezzo di sconto in fattura). Non si può omettere di evidenziare come il Legislatore abbia usato un linguaggio nella stesura delle disposizioni che non consente una semplice interpretazione del contenuto delle norme. Infatti per giungere a capirci qualcosa è necessario avere aperto tutte le disposizioni che, a partire dal DL 34/2020, hanno interessato sia le tipologie di interventi che le possibilità di cessione o di sconto in fattura.

Come detto, con la legge di conversione del decreto Agevolazioni fiscali si sono ristrette ulteriormente le possibilità di “monetizzare” i bonus edilizi. Dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 29 maggio 2024, è infatti:

  • vietata la cessione delle rate residue non fruite relative al superbonus e a tutti i bonus minori;
  • sono state riscritte le regole per lo sconto in fattura e la cessione del credito per le aree terremotate;
  • viene invece confermato il blocco della cedibilità dei crediti per le cosiddette “Cilas dormienti” e per IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del terzo settore.

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