La seconda rata dell’imposta sostitutiva per l’estromissione agevolata

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Il 1.07.2024, va corrisposto il rimanente 40% dell’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze emerse dopo l’operazione di estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale. Il primo 60% andava invece versato entro il 30.11.2023.

Come stabilito dall’art. 58 comma 3 del TUIR, l’estromissione degli immobili strumentali viene posta in essere dall’imprenditore individuale come un’ipotesi di destinazione al consumo personale/familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Per questo motivo, la differenza ottenuta tra il valore normale dell’immobile estromesso e il costo fiscalmente riconosciuto non ammortizzato (art. 86 comma 3 del TUIR), rappresenta una plusvalenza imponibile.

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