Premesse
Per analizzare la sentenza della Consulta è necessario partire dal dato normativo contenuto nell’articolo 32 del DPR n. 600 del 1973.
Infatti il quarto comma afferma: “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.”
Non sempre, tutto è così semplice o lineare. Basti semplicemente pensare ai casi in cui la richiesta documentale non è stata ricevuta dal contribuente per cause legate al servizio postale o alla penosa situazione dove il consulente è “spirito” dalla circolazione. Sono casi semplici dove il dato normative va a colpire in maniera pesante l’omissione del contribuente.
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