Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate dei mesi di GIUGNO e LUGLIO 2026

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Premessa

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nei mesi di GIUGNO E LUGLIO 2026, dall’Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 117 DEL 04/06/2026 – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SULL’ACQUISTO DEL SECONDO IMMOBILE SITUATO NELLO STESSO COMUNE DEL PRIMO

Il notaio istante illustra di essere stato incaricato della stipula di un atto di compravendita di un immobile abitativo per il quale gli acquirenti intendono richiedere l'agevolazione prima casa. Gli acquirenti già nel 1986 hanno acquistato un'abitazione con le agevolazioni prima casa nel medesimo comune e successivamente un’altra abitazione contigua a quella posseduta al fine di ampliare la propria abitazione principale. Sulla casa contigua i contribuenti non hanno fruito dell’agevolazione prima casa in quanto a suo tempo, non esistevano indicazioni circa la possibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione sull’immobile contiguo acquistato ai fini dell’ampliamento. Date le premesse, il notaio istante chiede di sapere se gli acquirenti possano avvalersi nuovamente dell’agevolazione prima casa per il nuovo acquisto, impegnandosi a trasferire l’attuale abitazione principale risultante dall’accorpamento dei due appartamenti, come previsto dal co. 4­bis della Nota II­bis, art. 1 della Tariffa, Parte prima del TUR. Inoltre, il notaio istante chiede chiarimenti in relazione alla spettanza del credito di imposta relativo al secondo acquisto. L’Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come sia possibile fruire nuovamente delle agevolazioni prima casa relativamente all'acquisto di un'altra abitazione anche quando si sia già titolari su tutto il territorio nazionale di un altro immobile precedentemente acquistato con la stessa agevolazione, a condizione che l'immobile preposseduto venga alienato entro il termine di due anni dal nuovo acquisto agevolato. La ratio della norma è quella di agevolare il contribuente nella sostituzione dell'abitazione agevolata preposseduta, concedendo un lasso temporale attualmente di due anni per l'alienazione dell'immobile da sostituire. Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che anche nel caso in esame sia possibile richiedere l'applicazione dell'agevolazione prima casa per il nuovo acquisto nello stesso comune, a condizione di alienare entro il termine di due anni l'unica abitazione già posseduta risultante dalla fusione della porzione di abitazione acquistata con l'agevolazione e la porzione di abitazione contigua acquistata senza agevolazione. Inoltre, sempre l’Agenzia delle Entrate conferma che se entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, venga acquistata un'altra abitazione non di lusso, spetti un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova abitazione. Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate ritiene che il credito d'imposta che maturerà con il futuro acquisto agevolato, sarà limitato all'imposta effettivamente versata con l'aliquota agevolata per l'acquisto corrispondente alla porzione di immobile acquistato con l'agevolazione e non all'imposta versata in misura ordinaria per l'acquisto senza agevolazione della porzione corrispondente all'abitazione contigua.

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