Negli studi associati l’Irap non è più un automatismo

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Corte Costituzionale n. 153/26

Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 153/2026, la Corte Costituzionale detta criteri interpretativi sulla disciplina Irap delle associazioni professionali rispetto agli artt. 3, 53 e 41 Cost. La Consulta afferma: l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate (circolare 4/E/2022), che assimila le associazioni professionali alle società semplici ai fini Irap, è errato; l’art. 5, c. 3 Dpr 917/1986, riferendosi all'”esercizio in forma associata”, richiede non la mera esistenza dell’associazione ma lo svolgimento effettivo e sostanzialmente spersonalizzato dell’attività in comune; tale criterio vale anche quando, nella stessa associazione, l’attività sia svolta in parte individualmente e in parte in forma associata; infine, poiché l’attività professionale è di norma individuale (e talvolta riservata dalle leggi professionali di categoria), spetta all’Agenzia delle Entrate l’onere di provare l’assimilazione dell’associazione alla società.