Il Sole 24 Ore 1.10.2026
La bozza del nuovo OIC per micro e piccole imprese, in consultazione fino al 28.02.2026, non cambia le regole sulla correzione degli errori contabili. Resta quindi valido l’OIC 29:
- errori rilevanti: si correggono retroattivamente sul patrimonio netto di apertura dell’esercizio in cui vengono scoperti e, se possibile, si ricalcolano i dati comparativi;
- errori non rilevanti: si registrano nel conto economico dell’esercizio in cui vengono scoperti.
Ai fini fiscali la correzione è riconosciuta solo se sono soddisfatte tre condizioni:
- la società è soggetta a revisione legale;
- la correzione avviene entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello dell’errore;
- non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Per gli errori rilevanti serve una dichiarazione integrativa per l’anno dell’errore, con sanzioni che si possono ridurre con il ravvedimento. Se l’errore è a sfavore del contribuente, si presenta istanza di rimborso.