Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria sono tenuti a compilare il quadro RW del modello Redditi PF (art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990). L'adempimento assolve una duplice funzione: consente all'Amministrazione finanziaria di monitorare i capitali detenuti all'estero dai soggetti residenti e costituisce la base per la liquidazione dell'IVIE e dell'IVAFE, quando dovute.
Le irregolarità nella compilazione del quadro RW hanno natura tributaria: è quindi possibile sanare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, con una riduzione delle sanzioni tanto più ampia quanto più tempestiva è la regolarizzazione. Un aspetto spesso trascurato è che il quadro RW non costituisce un'autonoma dichiarazione: la sua regolarizzazione, quindi, è possibile anche dopo il decorso dei 90 giorni dal termine di presentazione del modello Redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata affatto, ipotesi nella quale il termine di 90 giorni per il ravvedimento della dichiarazione omessa si ritiene riguardi anche il quadro RW.
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